Il Consorzio di Bonifica della Calabria è un ente pubblico economico a base associativa obbligatoria, espletante funzioni di interesse pubblico nello svolgimento dell’attività di bonifica integrale.
Esso riveste un ruolo strategico nel garantire la disponibilità della risorsa idrica per il soddisfacimento del fabbisogno in agricoltura, ma anche per finalità turistiche o paesaggistiche.

Istituito con la Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale. (BURC n. 177 del 10 agosto 2023).

l Consorzio è organizzato in comprensori corrispondenti, in sede di prima applicazione, ai territori di competenza degli undici consorzi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

I comprensori di bonifica costituiscono il presidio amministrativo e operativo della sede centrale del Consorzio al fine di migliorare e integrare il livello dei servizi.

Trattandosi di Consorzio obbligatorio i cui consorziati sono individuati in base al piano di classifica il quale oltre a delimitare il perimetro di contribuenza individua anche le proprietà immobiliari che ricevono il beneficio dall’attività di bonifica e irrigazione.

Il Consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza, che la partecipazione al Consorzio è obbligatoria e che la qualifica di consorziato si intende acquisita con l’iscrizione delle proprietà immobiliari nell’ambito del perimetro di contribuenza.

I consorziati sono tenuti al pagamento dei contributi consortili ed eleggono gli organi consortili, in conformità della citata Legge Regionale e con lo Statuto del Consorzio.

 

Le funzioni

AI Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, competono le seguenti funzioni:

  1. predisposizione di piani di classifica e piani di riparto delle spese, articolati per ogni comprensorio di bonifica. Il piano di riparto delle spese deve essere allegato al bilancio preventivo economico–budget dell’ente, in conformità alle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, di cui all’articolo 10;
  2. predisposizione, secondo le direttive contenute nella pianificazione regionale in materia e nel piano delle attività delle opere di bonifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell’elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza, che sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, previo parere della commissione consiliare competente;
  3. istituzione e aggiornamento annuale del catasto consortile;
  4. progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria delle opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all’articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006;
  5. progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di competenza del Consorzio;
  6. azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di bonifica e di irrigazione, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano affidati al Consorzio dallo Stato e dalla Regione;
  7. pronto intervento, esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l’introito dei relativi canoni;
  8. progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro formale affidamento dei proprietari interessati;
  9. progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di bonifica e di irrigazione ad essa strettamente connesse;
  10. estrapolazione dei dati e delle informazioni utili all’attività di programmazione e pianificazione, nonché all’attività conoscitiva di cui all’articolo 55 del decreto alegislativo n. 152/2006;
  11. gestione dell’attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati;
  12. promozione di iniziative e interventi finalizzati all’informazione degli utenti.

 

Il Consorzio può anche svolgere la progettazione e l’esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, della Regione e degli enti locali mediante apposita convenzione e con spese e oneri a totale carico del committente.

Ai fini di una migliore gestione ed economicità del territorio, il Consorzio può affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 del Codice civile, regolarmente iscritti al Registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base di specifiche convenzioni in ossequio al disposto di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) e dell’articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

La pubblicità legale degli atti del Consorzio è garantita attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso entro tre giorni dalla data di adozione e per quindici giorni consecutivi. L’omessa pubblicazione rende inefficace l’atto.

Pagina aggiornata: 22 Apr 2024

Pubblicata in data: 27/03/2024